
Per i percettori della NASpI, la gestione del rimborso IRPEF nel modello 730 è generalmente affidata all’INPS, che opera come sostituto d’imposta. Questo significa che, una volta ricevuti i dati dal 730, l’Istituto si occupa di effettuare i conguagli fiscali e di accreditare direttamente gli importi spettanti al contribuente.
QUANDO L’INPS NON EROGA IL RIMBORSO
Tuttavia, questa modalità non è valida in tutti i casi. L’INPS può rifiutare il ruolo di sostituto d’imposta in alcune situazioni ben precise. Il caso più comune riguarda la cessazione della prestazione NASpI prima di una determinata data: se il rapporto tra contribuente e INPS è terminato entro il 31 marzo, l’Istituto non gestisce i conguagli e comunica il diniego dell’assistenza fiscale all’Agenzia delle Entrate.
COME PROCEDERE SENZA SOSTITUTO
In queste situazioni, il contribuente deve presentare il modello 730 con la modalità “senza sostituto d’imposta”. Il rimborso IRPEF, in questo caso, non verrà accreditato dall’INPS, ma sarà l’Agenzia delle Entrate a liquidare l’importo, in genere con tempi più lunghi rispetto al 730 con sostituto.
ALTRI CASI DI DINIEGO
Un’altra circostanza in cui l’INPS non eroga il rimborso riguarda le domande NASpI ancora non accolte. Anche in questo caso l’Istituto non può assumere il ruolo di sostituto d’imposta e il contribuente sarà costretto a optare per la trasmissione del 730 senza sostituto, attendendo il rimborso direttamente dal Fisco.