Con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, l’INPS ha definito le regole applicative del nuovo bonus mamme previsto dal DL n. 95/2025, un contributo destinato alle lavoratrici con due o più figli. Il beneficio consiste in una integrazione al reddito di 40 euro per ogni mese lavorato ed è rivolto alle lavoratrici con due figli (dipendenti a tempo determinato o indeterminato, autonome o libere professioniste) fino ai 10 anni del figlio più piccolo, e alle lavoratrici con tre o più figli (tempo determinato, autonome o libere professioniste) fino ai 18 anni del figlio minore. Nel settore scuola, il bonus spetta alle supplenti o personale di ruolo con due figli fino a 10 anni, e alle supplenti con tre figli fino a 18 anni. Le lavoratrici a tempo indeterminato con tre figli non accedono al bonus perché già coperte dalla decontribuzione ordinaria.
REQUISITI DI ACCESSO
Per ottenere il bonus servono un reddito da lavoro 2025 non superiore a 40.000 euro e il possesso del requisito relativo al numero dei figli, da maturare entro il 31 dicembre 2025. Il contributo è esente da imposte e contributi e non concorre alla formazione del reddito. Ai fini del conteggio si considerano tutti i figli, indipendentemente da convivenza, carico fiscale o nucleo ISEE, esclusi solo quelli per cui la madre abbia perso la responsabilità genitoriale. Per tutti i figli, naturali o adottivi, rileva unicamente la data di nascita.
DOMANDA E SCADENZE
La domanda va presentata all’INPS tramite portale, Contact Center o patronati. Il bonus verrà pagato in un’unica soluzione a dicembre 2025. Il termine ordinario è fissato al 9 dicembre 2025, prorogabile al 31 gennaio 2026 per chi matura i requisiti dopo il 28 ottobre ma entro la fine dell’anno. In caso di superamento della soglia di reddito, la lavoratrice deve procedere all’annullamento della domanda, con eventuale recupero delle somme già erogate.
COMPATIBILITÀ E PERIODI UTILI
Sono validi ai fini del bonus tutti i periodi in cui il rapporto è attivo e la lavoratrice percepisce retribuzione, indennità o contribuzione figurativa: maternità, parentale, malattia del figlio, congedo straordinario, CIG. Non sono invece utili aspettative non retribuite, sospensioni disciplinari, incarichi politici, part-time ciclico senza lavoro, né periodi coperti da NASpI, DIS-COLL o tirocinio. Le mensilità di preavviso non lavorate non danno diritto al bonus e l’indennità non incide sul calcolo del reddito.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER TRE FIGLI
È confermato fino al 31 dicembre 2026 l’esonero del 100% dei contributi IVS per le lavoratrici con tre o più figli titolari di contratto a tempo indeterminato, fino al raggiungimento dei 18 anni del figlio più piccolo e nel limite di 3.000 euro annui. Il personale scolastico può presentare domanda tramite l’area riservata del portale MIM.
